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Statuto

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DISTURBI DEPRESSIVI”.

Art. 2 – OGGETTO

L’associazione è apartitica ed aconfessionale, e non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità scientifica di solidarietà sociale, con esclusione di qualsiasi attività commerciale.

Essa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica, preparare operatori medici e non medici della salute mentale, supportare familiari di pazienti con modalità educazionali ed informative, nonchè di organizzare studi ed eventi scientifici su argomenti inerenti i Disturbi Depressivi.

Art. 3 – SEDE

L’associazione ha sede in Milano, Via Francesco Sforza n.35, presso la Clinica Psichiatrica, Università degli studi di Milano, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico.

Essa ha facoltà di istituire altrove, purchè in Italia, altre sezioni regionali.

Art.4 – ASSOCIAZIONE CON ISAD

Sarà cura dell’Associazione chiedere l’affiliazione all’ISAD (International Society for Affective Disorders) e/o ad altre associazioni internazionali aventi gli stessi fini.

Art. 5 – DURATA

La durata della Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

Art. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

1. da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate sono costituite:

4. dalle quote associative;

5. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni, (congressi, giornate di studio, seminari) o partecipazioni ad esse;

6. da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende persone fisiche, associazioni e fondazioni;

7. dalle entrate derivanti da pubblicazioni;

8. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

Art. 7 – ASSOCIATI

I Soci si distinguono in:

1. Soci Fondatori, i quali non hanno obblighi di versamento di quote sociali, sono coloro i quali hanno costituito l’Associazione;

2. Soci Ordinari, sono coloro che presentano un curriculum vitae da cui si evince un interesse clinico/di ricerca per i disturbi depressivi, i quali hanno l’obbligo di versare le quote nelle misure annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;

3. Soci Sostenitori sono tutti coloro che sostengono, a vario titolo, le finalità dell’associazione, e non hanno diritto di voto nell’Assemblea.

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, maggiorenni, che condividono gli scopi dell’associazione.

L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori avviene su domanda scritta degli interessati, sottoposta all’accettazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto:

– ad usufruire dello spazio virtuale specificatamente creato di confronto, collaborazione, ed informazione cui si può partecipare attivamente;

– a partecipare a condizioni agevolate a tutte le manifestazioni o attività organizzate dall’Associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità; la morosità o la indegnità sono sancite dal Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale può ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e termini del Codice Civile.

Art. 8 – ORGANI

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Presidente.

Art. 9 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Essa nomina il Consiglio Direttivo e delibera su tutte le attività dell’Associazione e lo scioglimento della stessa.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta almeno da un terzo dei soci.

La convocazione può essere fatta tramite fax, e-mail spedite almeno tre giorni prima.

L’avviso deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Può essere convocata anche in seconda convocazione.

L’assemblea è costituita ed atta a deliberare in prima convocazione almeno quando siano presenti la metà dei soci.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche con delega. L’assemblea è presieduta dal Presidente.

Le assemblee si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che purché di ciò venga data notizia nell’avviso di convocazione, tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti le assemblee si considerano tenute nel luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di otto membri. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Fa parte di diritto del consiglio direttivo anche l’ultimo Presidente uscente (Past President), con gli stessi poteri di un consigliere.

I componenti del Consiglio Direttivo sono esenti dal pagamento della quota associativa; eventuali Consiglieri dimissionari dovranno versare la quota associativa per poterne fare ancora parte quali soci ordinari, a far data dalla cessazione della loro carica.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di straordinaria amministrazione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente (che è rieleggibile), un vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno utilizzando il fax o l’e-mail almeno sette giorni prima della convocazione e può riunirsi anche per via telematica.

Art. 11

Al Presidente del Consiglio Direttivo dell’associazione spetta l’ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l’associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi, nonchè la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando quest’ultimo sia impedito dall’esercizio delle proprie funzioni.

Il Tesoriere cura la cassa dell’associazione e ne tiene l’idonea contabilità.

Al segretario è affidato il coordinamento dei rapporti all’interno e all’esterno del Direttivo. Inoltre cura i verbali e i documenti dell’Associazione.

Art. 12 – BILANCIO E UTILI

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell’esercizio, il Presidente del Consiglio Direttivo predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci.

Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’assemblea il Bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di Gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti neppure indirettamente, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati per i fini perseguiti.

Art. 13 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra associazione operante in analogo settore.

Art. 14

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e a quello del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.

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